Un tema molto importante su cui è diventato fondamentale fare chiarezza riguarda senza dubbio i sinistri stradali, caratterizzati da qualche mese a questa parte da una nuova normativa che ha introdotto nel nostro codice penale due nuove ipotesi autonome di reato. Si tratta della legge 41 del 23 marzo 2016, approvata a causa dell’elevato numero di vittime causate da guida imprudente o condizionata dall’assunzione di droghe o alcool. I reati introdotti sono quello di ‘omicidio stradale‘ (art. 589 bis c.p.) e quello di ‘lesioni personali stradali gravi e gravissime‘ (art. 590 bis c.p.).
Analisi delle pene post legge 41/2016
Visti gli ultimi riscontri e i tremendi dati statistici resi noti negli ultimi anni dalle associazioni nate per tutelare le vittime della strada, il legislatore si è visto costretto ad intervenire, regolamentando in maniera chiara e precisa tali reati, fornendo al contempo tre livelli di pena corrispondenti a comportamenti di diversa gravità.
Art 589 bis c.p. (omicidio stradale):
La prima impressione che nasce dando uno sguardo alla legge è che la pena per l’omicidio stradale “base” non cambia per niente rispetto alla previgente disciplina normativa prevista al comma 2 dell’art. 589 c.p.. Il legislatore ha pensato bene, invece, di intervenire sulla disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Ecco dunque come è cambiata la normativa:
– pena da 8 a 12 anni per l’omicidio in stato di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro e in caso di assunzione di sostanze stupefacenti;
– pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolico compreso tra 0,8 gr/litro e 1,5 gr/litro o in caso di violazione delle norme del codice della strada e nello specifico: eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia, in prossimità di curve o dossi, sorpasso con linea continua;
– pena da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Caso di fuga: è stata introdotta l’aggravante per la quale la pena può essere aumentata da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 5 anni.
Art 590 bis c.p. (lesioni personali stradali):
Con questo articolo è stato introdotto una nuova fattispecie di reato relativa alle lesioni, dove la fascia sanzionatoria varia a seconda del tasso alcolemico e la violazione alle norme del codice della strada:
– caso di ebbrezza superiore a 1,5 gr/litro ed uso di sostanze stupefacenti per le lesioni gravi la pena va dai 3 ai 5 anni mentre per le lesioni gravissime va dai 4 a 7 anni;
– in caso di ebbrezza da 0,8 a 1,5 gr/litro e per comportamenti gravi quali le violazione alle norme del codice della strada già sopra menzionate, le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo ai 3 anni mentre le lesioni gravissime da 2 a 4 anni;
– negli altri casi, le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno mentre le gravissime da 1 a 3 anni.
anche per le lesioni è stata prevista l’aggravante per la fuga la cui pena viene aumentata da un 1/3 ai 2/3 e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 3 anni.
Sanzioni di natura amministrativa
– revoca della patente:
– revoca della patente di durata variabile a seconda della gravità del fatto da un minimo di 10 anni ad un massimo 30 anni in caso di fuga. La condanna o il patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime comporta la revoca della patente di guida anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Arresto obbligatorio in flagranza:
Menzione a parte merita l’obbligatorietà dell’arresto in una fattispecie criminosa colposa andando ad aggiungersi ed integrare a quanto previsto dall’art. 380 c.p..
Altre modifiche previste dalla novella possono così essere sintetizzate:
– l’art. 406, comma 2-ter c.p.p., non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini preliminari relative ai reati in commento;
– la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
– tra la data del decreto di rinvio a giudizio e quella fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni;
– il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (art. 552, comma 1-bis c.p.p.) e la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione (art. 552, comma 1-ter, c.p.p.).
Ambiti di applicazione della polizza Zurich Connect
Con l’entrata in vigore della legge 41/2016 diventa dunque fondamentale viaggiare tutelati e garantirsi un’adeguata copertura assicurativa in ambito penale, utile per difendersi da un’imputazione per omicidio stradale o lesioni personali stradali. Con la copertura Zurich Connect (che integra tra le garanzie di polizza la tutela legale, affidando a D.A.S. la gestione dei sinistri) un network di professionisti è sempre a disposizione del cliente sia in caso di procedimento penale che in altre situazioni come per esempio danni subiti, dissequestro del veicolo o determinate vertenze contrattuali. La Compagnia, nei limiti del massimale di 20.000,00 Euro e delle condizioni previste in Polizza, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.
Sono coperte le spese:
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica
dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti
penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità
Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato.
