Roma-Strootman, ecco perché è stata annullata la squalifica: la motivazione è assurda!

Annullata la squalifica a Strootman, la Roma sorride: ma le motivazioni che hanno portato alla decisione sono abbastanza assurde

ALFREDO FALCONE
ALFREDO FALCONE

Roma-Strootman, le motivazioni della sentenza – Ricorso accolto, la Roma sorride dopo aver letto la sentenza che ha annullato la squalifica a Kevin Strootman. Ma la motivazione che ha spinto la Corte Federale ad arrivare alla decisione rischia di scatenare un polverone: “pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario”, si legge nella nota. Una giustificazione totale, all’acqua che l’olandese ha lanciato in visto a Cataldi. Ecco il testo integrale:

LaPresse/Daniele Montigiani
LaPresse/Daniele Montigiani

Roma-Strootman, le motivazioni della sentenza – “Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario.

LaPresse/Valerio Andreani
LaPresse/Valerio Andreani

Roma-Strootman, le motivazioni della sentenza – Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio.