Plusvalenze Juve: il libro ‘devastante’ e la fattura corretta a penna

I dettagli sulle motivazioni della sentenza contro la Juve: il libro di Paratici e l'operazione con il Marsiglia

SportFair

La posizione della Juventus è sempre più grave, sono state pubblicate le motivazioni sulle plusvalenze fittizie che hanno condannato il club bianconero a 15 punti di penalizzazione. La stangata è arrivata in relazione alle operazione di calciomercato concluse con le altre squadre, sovrastimando il valore dei calciatori. E’ stato confermato l’illecito grave e ripetuto, è questo il motivo che ha portato alla stangata in classifica.

Un altro riferimento della sentenza è al libro di Paratici, considerato ‘devastante’. “Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. – a prescindere da ogni ulteriore rilevanza – ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva.

Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro).

Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1″, si legge nella sentenza.

Markey Akè
Foto di Alessandro Di Marco / Ansa

I dettagli sull’operazione con il Marsiglia

Si legge nella sentenza: “eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: “scambiamo Tongya con Akè, entrambi trasferimenti definitivi identici” . E alla richiesta se “dobbiamo condizionarli l’uno all’altro?” la risposta è “li abbiamo condizionati l’uno all’altro”.

Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino). Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato).

E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti. I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire – ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo – che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità.

Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole”. 

 

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