Presidenza Figc: Gravina candidabile, Lotito decade da consigliere Federale

SportFair

Presidenza Figc: Gravina risulta candidabile secondo il parere emesso dal Collegio di Garanzia, tutti i dettagli anche su Lotito

Gabriele Gravina è candidabile alla presidenza della Figc, ma non può entrare in Consiglio federale della Federcalcio come presidente della Lega Pro che quindi dovrà eleggere altri tre nuovi soggetti. E’ quanto si evince dal parere emesso oggi dal Collegio di Garanzia, sezione consultiva, presieduto da Virginia Zambrano. Per assonanza questo vale per tutti i membri di diritto e in particolare per il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, perché secondo il Collegio “il mandato di Consigliere federale deve essere calcolato ai fini dell’applicazione del limite di legge per il suo solo ottenimento, a prescindere se di diritto o elettivo“. Si evince inoltre che è incandidabile Giancarlo Abete per la Presidenza della Federcalcio mentre decade ed andrà sostituito in Consiglio Federale Claudio Lotito che non potrebbe rientrarci neanche se, in ipotesi, dovesse diventare presidente di una Lega. Sulla questione del computo del mandato di Consigliere svolto quale membro di diritto dell’organo, il Collegio spiega che poste le premesse del ragionamento di poter rispondere agevolmente al quesito e cioè “se, in buona sostanza, nel computo dei mandati si sommino quelli espletati come Consigliere e quelli adempiuti come Presidente. Ritiene il Collegio che la norma, nel porre il limite dei tre mandati, abbia voluto dare rilevanza alla qualità dell’incarico ricoperto, differenziando nello specifico il ruolo del presidente da quello del semplice componente. Pertanto, la risposta al quesito è: “Il consigliere federale che ha svolto tre mandati può candidarsi come presidente federale“.

Per quanto riguarda la circostanza dello svolgimento del mandato come membro di diritto e non su base elettiva, “sul punto la norma non fa alcuna distinzione e questo Collegio ritiene che nessuna rilevanza possa avere il fatto che il consigliere acceda a tale carica non perché eletto, ma in virtù di una sua specifica qualifica. Tale irrilevanza va ricercata nell’individuazione delle finalità che il limite dei tre mandati intende perseguire e, cioè, quella di assicurare la migliore applicazione del criterio di democraticità che si realizza anche attraverso la rotazione degli incarichi. Ne consegue che la norma non può avere alcun interesse su come il mandato viene ottenuto (di diritto o per elezioni), bensì – ancora una volta sviluppando il ragionamento in un’ottica funzionale – esclusivamente sull’incarico stesso che non può essere svolto per più di tre volte. Pertanto, la risposta ai quesiti è: “Il mandato di Consigliere federale deve essere calcolato ai fini dell’applicazione del limite di legge per il suo solo ottenimento, a prescindere se di diritto o elettivo”. Inoltre in risposta al quesito dell’Associazione Italiana Calciatori: “I mandati che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono considerarsi al fine del computo del raggiungimento della soglia dei tre“. (Riz/AdnKronos)

Condividi